Regolamento - Articolo 1

L'Associazione Sportiva dilettantistica, denominata Circolo Nautico NIC Catania, ha sede in Catania con locali sociali nel Porto.
Il distintivo del Circolo è rappresentato da un guidone portante una croce blu su campo rosso.

Articolo 2

L'Associazione:
    organizza manifestazioni Sportive Nautiche e Veliche, Agonistiche e Diportistiche, secondo i regolamenti delle Autorità presso cui è affiliata;
    favorisce la diffusione dello sport velico, effettuando anche corsi velici di avviamento alla vela;
    Promuove la cultura nautica, organizzando manifestazioni collaterali e ricreative.

Articolo 3

I Soci, salvo i diritti acquisiti in precedenza da altri soci, hanno diritto di ormeggiare la propria imbarcazione nelle aree di concessione del Circolo, corrispondendo la relativa quota, nei limiti della disponibilità degli ormeggi, secondo le direttive ed i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.
Il socio, già socio fondatore, ha diritto di "anzianità" ai fini dell'assegnazione dell’ormeggio.
Il diritto all'ormeggio non è cedibile, anche nel periodo in cui non venga occupato dall'imbarcazione del Socio. In tali periodi il Circolo può assegnare l'ormeggio ad altri Soci e a barche in transito senza che il Socio possa opporre diritti.

Articolo 4

I Soci assumono l'obbligo di:
    osservare le norme dello Statuto e del Regolamento;
    pagare anticipatamente la quota annuale di associazione, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
    corrispondere anticipatamente la quota annuale di ormeggio nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
    corrispondere anticipatamente la quota per i servizi sociali richiesti;
    iscrivere l’imbarcazione ormeggiata nell’area in concessione del Circolo nel relativo registro;
    battere il guidone sociale sull'imbarcazione nell’attività sportiva e diportistica;
    designare il responsabile nei confronti del Circolo, quando l'imbarcazione sia di proprietà o nella disponibilità di più soci;
    dare comunicazione scritta dell'eventuale cessione a terzi dell'imbarcazione. In tale ipotesi, l'ormeggio dovrà essere lasciato libero al momento stesso della cessione, senza che i terzi possano vantare diritto alcuno sull'ormeggio in dipendenza della cessione o trasferimento. Il trasferimento o la cessione dell'imbarcazione non esonera il socio dal pagamento della quota di ormeggio e dei servizi per il periodo in corso;
    corrispondere, all'atto dell'ingresso nell'Associazione, un contributo a fondo perduto stabilito dal Consiglio Direttivo, non inferiore al contributo, rivalutato, corrisposto dall’ultimo socio, già fondatore, ammesso al Circolo.
Tutte le quote, a qualsiasi titolo corrisposte dai soci, non potranno essere restituite, anche nella ipotesi di dimissioni o eventuale non utilizzo dei servizi(ormeggio ed altri).

Articolo 5

I nuovi soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri, in seduta congiunta.
A tal fine, viene preparata una scheda - sottoscritta da due soci, che ne diventano garanti - per ciascun aspirante socio da ammettere, contenente un breve profilo del candidato. Detta scheda sarà affissa nell'Albo del Circolo per trenta giorni, durante i quali qualunque socio potrà presentare osservazioni.
Decorso tale termine, il C.D., in seduta congiunta col Collegio dei Probiviri, a maggioranza qualificata, senza motivazione, decide sulla ammissibilità o meno.
Il voto per l'ammissione dei soci è segreto.
Da tale momento, sono tenuti a corrispondere l’intera quota di ammissione.
La delibera di ammissione viene pubblicata all’Albo, salvo ratifica nella prima Assemblea con la maggioranza semplice.

Articolo 6

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci del circolo.
Essa si riunisce, almeno una volta l’anno per l’approvazione dei preventivi e consuntivi di spesa e dell’attività del circolo.
Essa è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal vice-presidente o dal Consigliere anziano.
Delibera, con voto palese ed a maggioranza semplice, tranne che per la modifica dello Statuto e del Regolamento, e per lo scioglimento del Circolo, per la quale è prevista la maggioranza qualificata di metà più uno dei soci iscritti nei registri del circolo.
Ratifica, a maggioranza semplice, e con voto segreto, le delibere di ammissione dei soci, adottate dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni.
A tal fine, il Presidente convoca l'Assemblea almeno un mese prima della scadenza del Consiglio in carica.
I soci convocati, in regola con i pagamenti annuali e di ammissione, esprimono in unica scheda sei preferenze.
Saranno eletti i soci che avranno conseguito il maggior numero dei voti.
Il voto per la elezione del Consiglio deve essere espresso personalmente.

Articolo 8

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. I cinque membri vengono eletti tra i soci, secondo la procedura di cui all'articolo precedente.

Articolo 9

Il Collegio dei Revisori viene eletto, in numero di tre, dall'Assemblea riunita secondo il precedente art. 7, anche tra persone estranee al Circolo.

Articolo 10

I Soci che siano membri di consigli direttivi di circoli affini non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 11

Il Circolo non risponde di eventuali danni per caso fortuito o ammanchi di beni di proprietà dei singoli soci che si verificassero nelle imbarcazioni, nei locali e nelle aeree sociali.

Articolo 12

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Sovrintende all’attività velica ricreativa e diportistica del Circolo.

Articolo 13

Il segretario tesoriere tiene i libri sociali e cura l'incasso delle quote. Può essere coadiuvato da persone estranee al Circolo.

Articolo 14

Il direttore sportivo sovrintende all'attività sportiva del Circolo e cura i rapporti con le Federazioni. Presiede la commissione Scuola Vela. Può essere coadiuvato da terze persone.

Articolo 15

Il Direttore Tecnico sovrintende all'attività tecnica del Circolo, agli ormeggi ed all'uso della gru. Propone al Consiglio l'assegnazione degli ormeggi e la modifica degli stessi, nonché lo spostamento di imbarcazioni.
Il Direttore Tecnico potrà spostare le imbarcazioni, in via di urgenza e per esigenze tecniche, sino ad eventuale ratifica da parte del C.D., che dovrà intervenire entro 20 giorni. In difetto sarà ripristinato lo stato quo ante.

Articolo 16

Gli ormeggi vengono assegnati in base alle esigenze Tecniche del Circolo.
Tutti i soci vantano un diritto acquisito, in ordine all'ormeggio assegnato ed alla sua conformazione tecnica. Ne potranno essere distolti solo per comprovati motivi tecnici o di sicurezza anche per le imbarcazioni vicine e con delibera motivata del Consiglio Direttivo. In tali ipotesi, il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà in via definitiva, a maggioranza qualificata.
I soci, pagando la quota di ormeggio nella misura stabilita dal C.D., mantengono il diritto al posto assegnato anche non possedendo l'imbarcazione.

Articolo 17

I proprietari delle imbarcazioni debbono uniformarsi alle disposizioni del Direttore tecnico, in ordine agli ormeggi, dal punto di vista tecnico e della manutenzione, in conformità all'arte marinaresca ed in modo da non arrecare danni alle imbarcazioni vicine ed alle attrezzature del Circolo. Tutte le imbarcazioni debbono essere dotate di adeguati parabordi.
E' assolutamente vietato raggiungere la propria imbarcazione transitando da quella vicina o servirsi di essa a qualsiasi titolo.

Articolo 18

Il C.D. ha facoltà di allontanare dalle aree sociali le imbarcazioni dei soci che abbiano perduto tale qualità o non si attenessero alle prescrizioni del Regolamento.

Articolo 19

L’accesso e l’uso dell’imbarcazione è consentito al solo socio o persona tecnica autorizzate dallo stesso, mediante notifica al C.D., o ad altra persona autorizzata per iscritto ed in via transitoria dal predetto socio.
Il socio dovrà, mediante autocertificazione annuale, notificare al circolo di possedere la disponibilità giuridica dell’imbarcazione.

Articolo 20

Per patto espresso, il Circolo ed i suoi dipendenti non sono responsabili dei danni procurati dall'incuria dei proprietari, dal maltempo o da altro, salvo il dolo.
Il Circolo ed i suoi dipendenti non rispondono, altresì, di eventuali oggetti mancanti dalle imbarcazioni.

Articolo 21

I Soci possono fruire delle operazioni di alaggio varo, guardiania e altri servizi previsti nel presente Statuto per le proprie imbarcazioni, secondo i regolamenti predisposti dal C.D.
Il Circolo ed i suoi dipendenti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni, comunque, conseguenti a tali operazioni, anche derivanti da eventuale imperizia.

Articolo 22

Nell'area di pertinenza del Circolo potranno essere effettuati solo lavori di ordinaria manutenzione, piccole riparazioni e carenaggio, personalmente o da personale autorizzato, senza procurare danno alle altre imbarcazioni o alle attrezzature del Circolo, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima e secondo i Regolamenti predisposti dal C.D.
Il Circolo non è responsabile di eventuali danni che i soci possano arrecare con l'uso delle attrezzature del Circolo stesso.
Il Circolo può in qualunque momento sospendere gli eventuali allacciamenti per uso improprio o contrario ai Regolamenti.
Gli allacciamenti di luce e di acqua devono essere effettuati compatibilmente con le esigenze degli altri soci e secondo i regolamenti predisposti dal C.D.

Articolo 23

E' fatto divieto ai soci di scaricare a mare oli esausti, carburanti e materiali inquinanti.
E' fatto, altresì divieto ai soci di tenere nelle aree antistanti la Sede del Circolo qualsiasi tipo di materiali non espressamente autorizzato dal C. D.

Articolo 24

Le auto dovranno essere lasciate in sosta secondo le direttive dell'Autorità Marittima ed in modo da non impedire il transito e la manovra di altre auto o della gru.

Articolo 25

La sosta delle derive è consentita esclusivamente ai soci che rappresentano il Circolo nelle manifestazioni veliche o transitoriamente, ad altre società sportive, compatibilmente con le disponibilità di spazio secondo le direttive del C.D.

Articolo 26

I soci possono invitare nei locali e nelle aree del circolo persone gradite, le quali possono temporaneamente accedere alla Sede Sociale.
Non potranno essere ammesse persone che siano decadute della qualità di socio o che non siano state accettate come soci.

Articolo 27

I marinai del Circolo sono dipendenti del Circolo stesso e non dei soci. Essi non sono autorizzati a svolgere attività lavorativa in favore del singolo, nelle aree di pertinenza del Circolo.
Il Consiglio Direttivo predispone il mansionario del personale dipendente.